Il neo-istituito Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, indicazioni circa una corretta lettura del comma 2 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per quanto attiene all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate sulle autovetture aziendali. Nella circolare si legge, infatti, che i sistemi di geolocalizzazione si “trasformano” in veri e propri strumenti di lavoro se installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (ossia la stessa non può essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti) o perché richiesto da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare. Pertanto solo in questi casi si può prescindere dall’espletamento delle procedure garantiste di cui al comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione amministrativa).