Il Decreto Legge n. 34/2014, entrato in vigore lo scorso 21 marzo, ha abolito le ragioni giustificatrici del contratto (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) prima richieste per la legittimità dello stesso e ha introdotto, in via generale, il contratto “acausale”.
La durata massima del rapporto a termine è fissata in trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi.
Il contratto può essere prorogato, solo allorquando la durata iniziale sia inferiore a trentasei mesi, per un massimo di otto volte per lo svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato l’iniziale contratto.
Infine, il numero totale dei rapporti a termine non può superare il 20% dell’organico complessivo. Tale limite non è previsto per le imprese che occupano fino a cinque unità.
La durata massima del rapporto a termine è fissata in trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi.
Il contratto può essere prorogato, solo allorquando la durata iniziale sia inferiore a trentasei mesi, per un massimo di otto volte per lo svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato l’iniziale contratto.
Infine, il numero totale dei rapporti a termine non può superare il 20% dell’organico complessivo. Tale limite non è previsto per le imprese che occupano fino a cinque unità.