Con sentenza n. 17122/2013, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento in base al quale il licenziamento intimato in violazione dei requisiti formali previsti dall’art. 2 della legge n. 604/1966 nei rapporti assoggettati alla stabilità obbligatoria non è idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro. Da questo assunto, la Suprema Corte deduce la conclusione che non sia applicabile il regime di tutela residuale ex art. 8 della medesima legge, seppure i requisiti dimensionali dell’impresa non superino le 15 unità, per cui il datore di lavoro inadempiente è tenuto ad un risarcimento del danno determinato, in buona sostanza, sulla base delle retribuzioni perdute dal lavoratore nel periodo ricompreso tra il recesso e la effettiva ricostituzione del rapporto, con la precisazione che, a tale fine, è necessario valutare che il dipendente non abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto di lavoro.