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LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO NEL JOBS ACT (IL SOLE 24 ORE, 14 APRILE 2015, PAG. 37)

Categorie: DLP Insights, Normativa

14 Apr 2015

Il decreto sulle tutele crescenti n. 23/2015, ha omesso di regolamentare il licenziamento per superamento del comporto. Pertanto, con riferimento ai nuovi assunti, l’illegittimità di questo tipo di licenziamento dovrebbe rientrare nell’ambito di quelli ingiustificati, con conseguente riconoscimento di due mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione (articolo 3, comma 1 del decreto). Viceversa, nelle aziende piccole il lavoratore potrà chiedere le tutele crescenti dimezzate, cioè una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. La materia, però, sfiora i diritti garantiti dalla Costituzione, come quello alla salute: occorrerà dunque vedere le pronunce dei giudici in merito. Si deve ritenere, infine, che la procedura di conciliazione volontaria prevista dall’art. 6 del Decreto n. 23/2015 sia applicabile anche nel caso di licenziamento per presunto superamento del comporto. Quindi il datore di lavoro, in tal caso, potrà offrire al lavoratore la somma indicata nella suddetta norma e commisurata all’anzianità di servizio, pari a una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità (da una a 6 mensilità nelle aziende piccole).

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