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MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLA TRASFERTA

Il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito la natura dell’emolumento riconosciuto ai dipendenti in trasferta e la sua regolamentazione, con riferimento al computo delle ore di viaggio. In particolare, con nota del 21 aprile 2010, il Ministero – diversamente da quanto aveva già affermato in risposta all’interpello n. 14/2010 – ha affermato che gli importi corrisposti a titolo di indennità di trasferta, a compensazione del disagio e onerosità della stessa, non sono assoggettati a tassazione e contribuzione, anche se superano gli importi previsti dalla contrattazione collettiva e sempre che rientrino nei limiti previsti dal T.U.I.R. (D. Lgs. n. 917/1986). Inoltre, il Ministero ha altresì specificato che, in caso di trasferta, le ore di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa non possono essere considerate orario di lavoro. Il disagio derivante dalla trasferta viene infatti compensato attraverso l’indennità di trasferta, avendo l’emolumento finalità risarcitoria.
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