Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 20/10, ha confermato che, in caso di trasferimento d’azienda, gli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/90 si tramandano dal cedente al cessionario per la parte residua e fino a scadenza. Nel trasferimento d’azienda, infatti, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa, il rapporto di lavoro instaurato con il datore cedente prosegue col cessionario, senza soluzione di continuità, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (cessione di ramo, trasferimento, ecc.).