Il Ministero del Lavoro, rispondendo con l’interpello n. 33/2013 a chiarimenti chiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che in presenza di una “causa ostativa” (di cui alla tabella A allegata al D.M. 24 OTTOBRE 2007) il Durc non è rilasciato a decorrere dalla data di accertamento della violazione. Inoltre, il Ministero ha chiarito che la sospensione dai benefici normativi e contributivi, in forza di una “causa ostativa”, opera a far data dalla scadenza del termine di validità di 120 giorni dell’eventuale Durc già posseduto dall’impresa (c.d. franchigia).