Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 1/2015 formulato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e dall’Associazione Sindacale dei consulenti del lavoro, ha chiarito che per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da parte di un’impresa di somministrazione, di almeno 5 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nella stessa provincia e occupati nell’ambito di una gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi, trova applicazione la L. 604/1966 disciplinante le ipotesi di licenziamento individuale e non la L. 223/1991 relativa ai licenziamenti collettivi. L’art. 22, comma 4, D. Lgs. 276/2003, ricorda il Ministero, esclude, infatti, espressamente l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le aziende di somministrazione, nei casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponde alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica.