Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 32/2012, ha precisato che nel tetto massimo di 36 mesi, entro il quale deve essere contenuto il ricorso al lavoro a termine, non devono essere conteggiati i periodi svolti in somministrazione dopo il superamento della soglia. Il Ministero suggerisce di applicare in maniera del tutto particolare la legge n. 92/2012, in quanto sostiene che i periodi di lavoro in somministrazione vanno inclusi nel "contatore", come prevede la nuova normativa, ma solo fino a quando sono raggiunti i 36 mesi. Una volta che viene raggiunta la soglia di durata massima, secondo il Ministero, il datore di lavoro perde solo la possibilità di stipulare contratti a termine, mentre può continuare a utilizzare il lavoratore facendo ricorso alla somministrazione a tempo determinato.