La Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 7567/2014, è tornata ad affrontare il tema delle modifiche unilaterali al contratto di agenzia, accogliendo il ricorso di un agente di commercio che rivendicava la nullità di clausole contrattuali che prevedevano, in capo alla preponente, il potere di modificare unilateralmente, con il solo onere del preavviso, la zona nonché le tariffe provvigionali, il portafoglio clienti e la lista dei prodotti. La giurisprudenza ha sopperito in diverse occasioni alla mancanza di specifiche previsioni legislative in materia di variazioni unilaterali del contenuto economico del contratto di agenzia. Alla luce del prevalente orientamento espresso dalla Cassazione, si può concludere che la clausola contrattuale che attribuisce un potere modificativo unilaterale al preponente con riferimento al contenuto economico del contratto (ad esempio, restrizione dell’ambito territoriale o diminuzione della misura delle provvigioni), senza porre alcuna condizione e/o limitazione, potrebbe essere ritenuta di dubbia legittimità, in quanto rimessa al libero ed incondizionato arbitrio del preponente.