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Commenti e strumenti dall’esperienza di De Luca & Partners

Categorie: Normativa

Alberto De Luca, dello Studio De Luca – Avvocati Giuslavoristi, sarà uno dei relatori del corso “Nuove flessibilità e produttività del lavoro” organizzato da Convenia a Milano (18-19 giugno) e Roma (23-24 giugno).

Categorie: Normativa

L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/15 stabilisce che qualora venga accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento” e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di anzianità aziendale, con un limite minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mensilità.

Categorie: Normativa

L’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti pone dubbi interpretativi in merito al regime di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi connessi al rapporto lavoro.

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Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 24 aprile u.s., ha chiarito che la nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) troverà applicazione in tutte le ipotesi di disoccupazione involontaria e, quindi, anche nelle ipotesi di (i) dimissioni per giusta causa, (ii) risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione preventiva innanzi alla DTL nonché (iii) licenziamento disciplinare.

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Il decreto sulle tutele crescenti n. 23/2015, ha omesso di regolamentare il licenziamento per superamento del comporto. Pertanto, con riferimento ai nuovi assunti, l’illegittimità di questo tipo di licenziamento dovrebbe rientrare nell’ambito di quelli ingiustificati, con conseguente riconoscimento di due mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione (articolo 3, comma 1 del decreto).