Il lavoratore reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri l’esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11927/13 relativa a un lavoratore riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Per dare esecuzione alla sentenza di riammissione in servizio, il datore di lavoro aveva invitato il dipendente a presentarsi in una sede diversa da quella in cui questi aveva svolto la precedente attività lavorativa.