L’INPS, con comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha precisato che i periodi di cassa integrazione guadagni a zero non sono considerati utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto dalla legge per l’accesso all’ASPI. Detti periodi, in quanto non utili al perfezionamento del diritto, devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. Una ulteriore precisazione in ordine al diritto al trattamento ASPI in presenza di attività di lavoro autonomo è contenuta nel messaggio Inps n. 6490 del 6 agosto 2013. Al riguardo si ricorda, che l’articolo 2, comma 17, L. n. 92/2012 dispone il permanere dello stato di disoccupazione in presenza di una attività di lavoro autonomo dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al tetto delle detrazioni spettanti (4.800 Euro). L’Inps sottolinea che in questo caso l’indennità ASPI viene ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità stessa o, se antecedente, la fine dell’anno. A questo fine, il lavoratore deve comunicare all’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma, il reddito che presume di ricavarne, anche avvalendosi della procedura telematica DSWEB. Qualora l’attività svolta sia riconducibile ad un rapporto di lavoro parasubordinato quale la collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, il reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione non deve superare gli 8.000 Euro annui. Peraltro, questo limite vale anche per il lavoro subordinato. La riduzione è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma, mentre il lavoratore dipendente o parasubordinato potrà esibire una copia del modello CUD.