De Luca & Partners

PERIODO DI PROVA RIPETIBILE (ITALIA OGGI, 4 NOVEMBRE 2014, PAG. 47)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23381 depositata il 3 novembre 2014, ha statuito che è ammissibile la previsione di un nuovo patto di prova nell’ambito di un secondo contratto di lavoro stipulato tra le stesse parti per lo svolgimento delle medesime mansioni, laddove la previsione probatoria sia intervenuta per soddisfare esigenze di valutazione più complessive sulle attitudini personali e non solo professionali del lavoratore in rapporto al carattere definitivo delle responsabilità a lui attribuite. La Cassazione afferma, in altri termini, che la previsione di un secondo periodo di prova non può essere ritenuta illegittima in assoluto a fronte di un precedente rapporto di lavoro intercorso tra le parti e per cui si era già consumato un periodo di prova iniziale, ma occorre verificare se ricorrono specifiche condizioni che, in rapporto al contenuto delle responsabilità assegnate al lavoratore con il nuovo contratto di lavoro, giustifichino una nuova e più meditata valutazione delle attitudini personali e delle qualità professionali del dipendente.

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