L’INPS, con messaggio n. 8447/2012, ha precisato che il raddoppio del termine di prescrizione, da cinque a dieci anni, per il recupero dei contributi non pagati opera unicamente se la denuncia interviene entro 5 anni dalla scadenza degli stessi. Inoltre, l’unica denuncia idonea a tal fine è quella presentata dal lavoratore o dai suoi eredi. L’Istituto ha altresì ribadito che le nuove indicazioni operative recepiscono i mutati orientamenti giurisprudenziali, in virtù dei quali consegue che (i) una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo di allungamento della prescrizione e (ii) in nessun caso, potranno più essere recuperati contributi per i quali, alla scadenza della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale. Ai fini dell’interruzione, precisa infine l’Inps, è indispensabile che l’Istituto invii al datore un atto interruttivo.