Le linee principali della riforma del mercato del lavoro – che riguarderanno sia i contratti in essere che quelli futuri – saranno: (i) in caso di licenziamento per ragioni economiche (od oggettive), indennizzo da 15 a 27 mensilità; (ii) in caso di licenziamento per ragioni disciplinari (o soggettive), decisione del giudice tra reintegro od indennizzo; (iii) in caso di licenziamento discriminatorio (che è e resterà nullo), reintegro; (iv) presunzione di subordinazione per le Partita Iva il cui rapporto sia di durata superiore ai 6 mesi; (v) Assicurazione Sociale per l’Impiego (“ASPI”) in sostituzione delle indennità di mobilità e di disoccupazione, a regime dal 2017; (vi) centralità dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; (vii) stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato se reiterati per più di 36 mesi e penalizzazione contributiva (che verrà però in parte recuperata dall’impresa in caso di assunzione a tempo indeterminato); (viii) introduzione di una durata minima e di un percentuale obbligatoria di stabilizzazione per l’apprendistato.