L’articolo 2, comma 5 bis, del Decreto fiscale n.16/2012, sostituisce il comma 28, dell’articolo 35 del D.L. n.223/2006, estendendo anche al committente la responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatori per quanto riguarda i versamenti all’Erario delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e dell’Iva dovuta sulle prestazioni oggetto dell’appalto. La responsabilità del committente opera per tutta la durata del contratto e ha effetto fino al secondo anno successivo alla cessazione dell’appalto.