Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012 diventano operative le disposizioni contenute nell’art. 4 della L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero). In ragione di ciò, i lavoratori che sono diventati padri dal 1° gennaio 2013 debbono obbligatoriamente astenersi dal lavoro per una giornata (indipendentemente dalla situazione della madre) e, facoltativamente (oltre che alternativamente rispetto alla madre), per altre due, e dedicare questo tempo alle necessità del bambino appena nato. Sia la giornata di astensione obbligatoria sia le due facoltative devono essere utilizzate entro il quinto mese di vita del bambino e al padre assente spetta, a carico dell’INPS, una trattamento economico pari al 100% della sua retribuzione media giornaliera integrata dei ratei delle mensilità aggiuntive.