Il vecchio AEC che regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio e le case mandanti del settore industriale e della cooperazione regola ancora la disciplina delle indennità di fine rapporto (artt. 10 e 11). L’accordo del 2002, infatti, resterà ancora applicabile sino alla scadenza per i contratti di agenzia in essere che rimangano in vigore sino al 31 marzo 2017, nonché sino al 31 dicembre 2015 per tutti i contratti di agenzia in corso alla data di entrata in vigore del nuovo AEC. Il nuovo accordo, in vigore dal 1° settembre scorso, contiene peraltro numerose novità. In primo luogo per quanto concerne le variazioni di zona e/o prodotti e/o clienti e/o misura delle provvigioni, la disciplina è stata modificata in senso favorevole all’agente. Il limite delle variazioni di «rilevante entità», infatti, è ora pari al 15% (prima era del 20%). Sul punto si segnala che l’accordo introduce la possibilità per le parti di derogare al termine di preavviso – che deve essere «non inferiore a quello previsto per la risoluzione del contratto» – per procedere ad una variazione di rilevante entità. Sempre in materia di ius variandi in capo al preponente, è stata introdotta, per la prima volta, la facoltà per l’agente di non accettare le variazioni unilaterali apportate dal preponente qualora queste siano, oltre che di rilevante, anche «di media entità».