Lo schema di Decreto legislativo sul riordino dei contratti – oggetto di esame preliminare lo scorso 20 febbraio da parte del Consiglio dei Ministri – prevede il graduale superamento dei contratti a progetto. Nello specifico, dall’entrata in vigore del provvedimento, non si potrebbero più stipulare nuovi contratti co.co.pro. (fatte salve alcune eccezioni) e quelli in atto resteranno in vigore fino a scadenza. A decorrere dal 1° gennaio 2016, infatti, ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro» si applicherebbe la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche. Ciò vale anche per i co.co.co. e le Partite Iva. Resterebbero, però, in vigore le collaborazioni facenti riferimento a tipologie di prestazioni, considerate “autentiche”: 1) quelle oggetto di accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelle prestate da professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione ad albi professionali; 2) le attività prestate da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 3) le collaborazioni per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Nel periodo transitorio, ovvero fino al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro che dovessero procedere all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei collaboratori, potrebbero beneficiare dell’estinzione degli illeciti previsti in materia di obblighi contributivi assicurativi e fiscali, a condizione che: a) i collaboratori sottoscrivano appositi verbali di conciliazione che facciano riferimento a tutte le pretese riguardanti il pregresso; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.