Se il disabile avviato al lavoro non viene assunto dall’impresa destinataria compete al lavoratore un indennizzo risarcitorio che copra il periodo non lavorato ricompreso tra la data del provvedimento di avvio obbligatorio e la data di effettivo inserimento presso l’impresa. In questi termini si è espressa la Cassazione con pronuncia n. 19609 del 17 settembre 2014 all’esito di una vicenda processuale nel cui ambito una società, non avendo assunto una lavoratrice disabile (pur regolarmente destinataria di provvedimento di avvio obbligatorio al lavoro), era stata condannata al risarcimento del danno commisurato alle omesse retribuzioni relative al periodo in cui si era protratta l’inadempienza.