Dal 20 agosto 2009 sono in vigore alcuni nuovi obblighi e procedure in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento.
Per le attività già esistenti alla predetta data, il comma 3 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 106/09 prevede che la valutazione dei rischi deve essere rielaborata immediatamente solo in caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione che sono significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se l’obbligo non viene rispettato scatta l’ammenda da Euro 2.000 ad Euro 4.000.
Lo stesso art. 29 prevede, poi, che il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato nei 30 giorni successivi al verificarsi di una delle modifiche sopra descritte. Per le nuove attività, invece, il D.Lgs. n. 106/09, all’art. 28, comma 3-bis, stabilisce che la valutazione dei rischi vada fatta immediatamente e che il relativo documento vada elaborato nei successivi 90 giorni.