Nel modificare il regime dei licenziamenti individuali, la “Riforma Fornero” ha ampliato i termini di impugnazione stragiudiziale del contratto di lavoro, in caso di illegittima apposizione del termine (la Legge 92/2012 ha modificato l’articolo 32 della Legge 183/2010). Il termine per l’impugnativa stragiudiziale è aumentato, in questo caso, da 60 a 120 giorni dalla cessazione del contratto. La necessità di concedere più tempo consegue all’aumento dell’intervallo temporale disposto dalla riforma, fra la cessazione di un contratto e la stipula di un contratto successivo. In seguito alla modifica, se le disposizioni previste dalla Legge 604/1966, articolo 6, interessano licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro (in base agli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/2001), il lavoratore ha 120 giorni dalla cessazione del contratto per impugnarlo, disponendo dei successivi 180 giorni per ricorrere in giudizio o aderire a eventuali soluzioni conciliative. La nuova disposizione si applica alle cessazioni di contratti a termine che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013.