In attuazione dell’articolo 12, comma 5, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, lo scorso 11 ottobre 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 238, il Decreto del ministero della Giustizia 22 settembre 2016 che disciplina le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
La pubblicazione del decreto ministeriale rende effettivo, per gli avvocati, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione quale condizione per restare iscritti all’Albo professionale, così come previsto dal Regolamento recante le disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense (D.M. 25 febbraio 2016, n. 47 in vigore dal 22 aprile 2016).
Nel merito, il provvedimento ministeriale disciplina i contenuti delle polizze assicurative in modo tale che esse garantiscano una copertura a 360° dell’attività professionale, intesa come attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri e di svolgimento dei relativi atti propedeutici ma anche come attività di consulenza o assistenza stragiudiziale; di redazione di pareri o contratti; di assistenza del cliente nello svolgimento di mediazioni e di negoziazione assistita. Resta, peraltro, facoltà delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.
Specificamente, il decreto ministeriale prevede che l’assicurazione debba garantire, nei confronti di clienti e terzi, la copertura della responsabilità civile dell’avvocato: a) per tutti i danni che lo stesso dovesse causare, per colpa anche grave, nello svolgimento dell’attività professionale e così per il danno patrimoniale, non patrimoniale indiretto, permanente, temporaneo e futuro; b) per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; d) derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
Per il caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Inoltre, l’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza.
Quanto ai massimali di rischio, essi variano in considerazione della fascia di rischio, ossia del fatturato e del numero dei professionisti associati o soci. Ad esempio, in caso di attività professionale svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con oltre 10 professionisti, il massimale minimo è pari a 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo.
Infine, il decreto ministeriale stabilisce che l’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti – per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail – a copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa. In tal senso, la polizza dovrà includere tra i rischi assicurati anche l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
Il decreto entrerà in vigore decorso un anno dalla usa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi il prossimo 11 ottobre 2017, ma le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel provvedimento ministeriale.