Con la pronuncia della Suprema Corte del 23 gennaio 2018, n. 1574 si ribadisce che in materia di infortuni sul lavoro per l’incidente occorso al lavoratore, la responsabilità ex art. 2049 c.c., con conseguente risarcimento dei danni, ricade sul distaccatario, essendo il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro e che di fatto esercita il controllo sulla prestazione.
Ciò in quanto il distaccatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato, che incombono sul datore di lavoro distaccante (e quest’ultimo può essere ritenuto corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione che può consistere, ad esempio, nella mancata osservanza di norme specifiche di legge oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza o nella mancata informazione circa i rischi della lavorazione).
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