Il 27 febbraio 2017 è stato definito tra Federmeccanica, Assistal con Fim, Fiom e Uilm, il testo contrattuale sul welfare. Tra le diverse previsioni si annoverano le seguenti: (i) i datori di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2017, dovranno mettere a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare del valore di 100 Euro, elevato a 150 e 200 Euro, rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e dal 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo; (ii) ne hanno diritto i lavoratori, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che abbiano superato la prova e che non siano in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre; (iii) per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è necessario aver maturato un’anzianità di servizio di almeno tre mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno mentre per i dipendenti part-time il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale; (iv) la predetta offerta si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. Viene, altresì, fornito un elenco, a titolo esemplificativo, di strumenti di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio.