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Conciliazioni: doppio controllo sul deposito dei verbali in sede sindacale

Il Ministero del Lavoro, con le note protocollo nn. 5199/2016 e 5755/2016, ha fornito chiarimenti interpretativi sulla procedura di deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale. Il Ministero ha precisato, infatti, che in caso di deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale, la DTL deve verificare a) l’autenticità dell’atto, come espressamente richiesto dall’art. 411, comma 3, c.p.c. e b) che la conciliazione sia avvenuta, ai sensi dell’art 412 ter c.p.c. “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Occorre, dunque, che il soggetto sindacale sia in possesso di “elementi di specifica rappresentatività” ed è sufficiente che tale requisito, sempre secondo il Ministero, risulti da esplicita attestazione sottoscritta dalle organizzazioni sindacali coinvolte nella procedura. Si sposta così “al livello dell’autoregolamentazione sindacale la responsabilità ed il rispetto delle indicazioni legislative”.

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