Il 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova procedura per le dimissioni e risoluzioni consensuali on line introdotta dal Jobs Act. La nuova disciplina presenta tuttavia alcuni punti critici. Innanzitutto, un primo dubbio riguarda la sua applicazione nel caso di dimissioni durante il periodo di prova. Da un lato, il Ministero del Lavoro, mediante circolare 12/2016 del 4 marzo, ne ha espressamente escluso l’utilizzo; dall’altro, la legge, nell’elencare le ipotesi nelle quali la procedura non si applica, non ha incluso le dimissioni in prova. La suddetta circolare ha inoltre confermato che il periodo di preavviso di dimissioni decorre dal giorno in cui è stata attivata la procedura telematica. Di conseguenza, qualora il lavoratore non sia in possesso del Pin Inps, dovrà attendere per il rilascio dello stesso, subendo un allungamento del termine in cui potrà uscire dall’azienda. La legge ha, altresì, assegnato al lavoratore un diritto di revocare le dimissioni entro sette giorni; pertanto, qualora il datore di lavoro abbia tempestivamente sostituito il lavoratore, incorrerà nel rischio di ritrovarsi con due dipendenti nello stesso posto di lavoro. Nessuna indicazione, neanche dal Ministero, è pervenuta in merito all’eventuale non attivazione della procedura da parte del lavoratore. In tal caso questi dovrebbe restare alle dipendenze del proprio datore di lavoro, che, quindi, dovrebbe vedersi costretto ad avviare un procedimento disciplinare, ed, all’esito, sanzionare la condotta con il licenziamento.