L’Organizzazione sindacale Confederdia ha chiesto chiarimenti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) in merito al diniego opposto dall’ufficio territoriale di tale istituto al deposito di verbali di conciliazione sottoscritti ex art. 411 cod. proc. civ., motivato dalla presupposta carenza di legittimazione dell’organizzazione medesima. A tal riguardo, l’INL, con nota protocollo del 17 maggio 2018 numero 163, ha innanzitutto sottolineato che il presupposto fondamentale di una conciliazione in sede sindacale è la circostanza che l’accordo sia raggiunto con una effettiva asssitenza del lavoratore da parte della sua organizzazione sindacale. La nota ha inoltre richiamato, dopo aver ripercorso i dettati normativi in tema di conciliazioni sindacali nonché i requisiti di effettività del mandato e di rappresentatività richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, quanto già espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (prot. 5199 del 16/03/2016 e prot. 5755 del 22/03/2016). In particolare l’INL ha ribadito che, ai fini del deposito del verbale presso l’ufficio territoriale ed alla luce di quanto disposto dall’art. 412 ter cod. proc. civ., il soggetto sindacale “deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività”. E secondo l’INL, posto che non tutti i contratti collettivi prevedono una specifica disciplina della conciliazione, la soluzione dell’autodichiarazione del soggetto sindacale in ordine al possesso del requisito della maggiore rappresentatività (da doversi adottare nelle sole ipotesi in cui la conciliazione sindacale è realizzata secondo specifiche disposizioni contrattuali) consente agli ispettori di evitare accertamenti tecnicamente complessi e, al contempo, garantisce l’autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono.