L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, con la circolare n. 1/2017, fornito specificazioni al personale ispettivo in tema di “distacco transazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”. L’attenzione dell’Ispettorato si è concentrata sul campo di applicazione del D.Lgs. 136/2016, che oltre a far riferimento ai canonici casi di distacco transfrontaliero, estende, tra le altre, la sua disciplina alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia. Entrando nello specifico, la circolare evidenzia tutte quelle situazioni in cui il distacco può essere considerato non autentico, ossia ogniqualvolta il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi fittizi al fine di eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro o in punto di tutela della sicurezza del lavoratore che viene distaccato. In tal senso, l’Ispettorato chiarisce che le ipotesi di distacco non autentico possono altresì coincidere con quelle di interposizione illecita di cui al D.Lgs. 276/2003, anche se diverse da quest’ultime. La circolare pone, infine, in risalto la natura sanzionatoria quale monito del D.Lgs. 136/2016. Nella specie, il distaccatario che abbia violato la normativa vedrà “aggiudicarsi” alle sue dipendenze il lavoratore distaccato, con la conseguente applicazione integrale degli istituti e delle tutele previsti dalla normativa interna in materia di lavoro e legislazione sociale.