L’Ispettorato nazionale del lavoro (“INL”), con la circolare 5/2018, ha fornito indicazioni operative in merito alle problematiche inerenti l’istallazione e l’utilizzazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo. Secondo l’INL l’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce se, sussistono ragioni giustificatrici del controllo, di inquadrare direttamente il lavoratore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, l’“angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”. Inoltre, secondo l’INL, non è fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, fermo restando che le riprese debbono essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nella relativa istanza. La circolare si sofferma anche sulla ragione giustificatrice di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori della “tutela del patrimonio aziendale”, evidenziando che i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non incidenza, impongono, come afferma il garante della privacy, una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende residuali i controlli più invasivi. Sempre secondo l’INL l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. Non da ultimo, l’INL si sofferma sul riconoscimento biometrico installato sulle macchine con lo scopo di impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati. Esso viene considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e, pertanto la sua installazione può prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.