L’Ispettorato nazionale del lavoro (“INL”) con le circolari n. 6 e n. 7 del 2018, ha fissato linee guida sulla somministrazione di manodopera, partendo dal contenuto della sentenza n. 254/2017 con cui la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo dell’art. 29, D. Lgs. 276/2003, estendendolo anche ai contratti di subfornitura. In particolare l’INL, con la circolare n. 6/2018, ha fornito istruzioni operative al personale ispettivo, indicando come meritevoli di attenzione in sede ispettiva tutte quelle situazioni in cui sussiste una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa, ivi incluse le ipotesi di rapporti tra consorzio e società consorziate. Con la circolare n. 7/2018 l’INL ha, invece, affrontato il tema dei contratti di rete, indicando gli elementi di forma da verificare in caso di ispezioni, quali: (i) sussistenza di un contratto; (ii) registrazione del contratto nel registro delle imprese; (iii) indicazione nel contratto della eventuale codatorialità dei rapporti di lavoro. L’IINL ha poi precisato che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati, stante l’applicabilità anche al caso di specie, del principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.