Il Garante per la protezione dei dati, con provvedimento n. 441 del 29 maggio 2018, ha ritenuto lecito, necessario e proporzionato il del trattamento di dati personali effettuato mediante un sistema di localizzazione geografica installato su tablet e smartphone concessi in dotazione ai dipendenti di una società che effettua servizi di vigilanza privata e trasporti valori. Ciò a condizione che la società adotti una serie di misure necessarie tra le quali si annoverano: (a) la configurazione del sistema in modo tale che (i) sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva, (ii) sia consentita la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell’attività lavorativa, e (iii) si possa oscurare la visibilità della posizione geografica, decorso un periodo determinato di inattività dell’operatore sul monitor presente nella centrale operativa; (b) individuazione dei tempi di conservazione dei dati in concreto trattati tenendo conto delle finalità perseguite; (c) la designazione del fornitore del software quale responsabile esterno del trattamento. Inoltre le guardie giurate non dovranno essere direttamente identificate dal sistema e l’accesso in tempo reali ai dati di localizzazione effettuato dal personale autorizzato dalla centrale operativo sarà previsto solo in caso di necessità ed urgenza. In sostanza, perché siano legittimi, i sistemi di localizzazione geografica non devono comportare il tracciamento del personale e, di pertanto, il datore di lavoro non deve utilizzarli per osservare gli spostamenti dei dipendenti.