Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’ANPAL hanno emesso, il 7 giugno 2018, una circolare a firma congiunta con cui vengono stabiliti i criteri e le modalità di accesso all’Accordo di ricollocazione da parte dei lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero, in attuazione della misura contenuta nell’art. 24-bis della Legge 148/2015. Il format dell’”Accordo di ricollocazione” andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare stessa. Nella circolare viene, altresì, evidenziato che al datore di lavoro che, ai sensi del comma 6 del citato art. 24-bis, assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e qualora, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Ai fini della fruizione del beneficio, l’ANPAL comunica all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.