Dopo il sì del Garante per la privacy, le società potranno installare una “app” sugli smartphone del proprio personale, per consentire la rilevazione di inizio e di fine dell’attività lavorativa. Quali i principi regolatori di tali forme di controllo a distanza che, pur funzionali all’efficienza dell’impresa, possono incidere sul diritto alla riservatezza del lavoratore? Le app di controllo potranno conservare il solo dato relativo alla sede di lavoro, la data e l’orario della “timbratura” virtuale, mentre non potranno memorizzare l’esatta posizione del lavoratore. A tutela del lavoratore, inoltre, l’app marcatempo dovrà essere configurata in modo tale da impedire il trattamento, anche accidentale, di altri dati personali contenuti nel dispositivo di proprietà del lavoratore. Dovrà poi essere data adeguata e completa informativa ai dipendenti circa la tipologia dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, i tempi di conservazione, la natura facoltativa del conferimento, i soggetti responsabili o incaricati del trattamento. Le società dovranno poi adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per preservare l’integrità dei dati e impedirne l’accesso a persone non autorizzate. La pronuncia del Garante contribuisce allo sviluppo della “privacy by design”, bilanciando gli interessi dell’efficienza dell’impresa e della tutela della riservatezza dei dipendenti.