La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, con nota n. 4/2015, nel rispondere ad un quesito dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), ha chiarito che (i) il documento di valutazione dei rischi deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi connessi al lavoro da svolgere, non potendo riferirsi alla mansione astrattamente attribuita al lavoratore e (ii) la formazione deve considerarsi parte integrante dell’organizzazione del lavoro, correlata alla valutazione dei rischi, con conseguente sua rivisitazione periodica in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. Quanto detto comporta che la formazione erogata ad un lavoratore deve essere attanagliata alla specifica attività che questi è chiamato svolgere, i cui rischi specifici devono essere stati adeguatamente trattati.