Il Ministero del Lavoro, con nota n. 1241 del 1° giugno 2016, ha affermato che anche la sola installazione di un impianto di videosorveglianza non può avvenire prima, o in assenza, dello specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza di esso, dell’autorizzazione rilasciata della Direzione Territoriale del Lavoro competente. Il ministero, da una parte, ha precisato che la violazione sussiste anche qualora l’apparecchiatura sia stata istallata ma non sia ancora funzionante ovvero sia stato dato preavviso ai lavoratori ovvero ancora il controllo sia discontinuo; dall’altra, ha chiarito il comportamento che dovrà tenere l’ispettore che accerti la violazione. In particolare, l’ispettore dovrà intimare l’immediata rimozione del dispositivo, nonché irrogare una contravvenzione punita con l’ammenda da 154,00 a 1.549,00 euro o con l’arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Si suggerisce dunque di munirsi del necessario accordo o autorizzazione per evitare di incorrere nelle predette sanzioni.