La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19846/2020, ha sottolineato la necessità di riconoscere al lavoratore la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Diritto questo da intendersi anche come possibilità di maturare – in un momento successivo ad un preliminare deposito di giustificazioni scritte prive di richiesta di audizione orale – un “ripensamento” e, dunque, di propendere per una rappresentazione anche orale degli elementi a propria discolpa.
I fatti di causa
Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’irrogazione di una sanzione disciplinare ad un lavoratore che aveva avanzato una richiesta di audizione orale dopo la presentazione delle difese scritte negata dal datore di lavoro. In particolare, il lavoratore agiva in giudizio al fine di far accertare l’illegittimità della predetta sanzione, lamentando appunto l’omesso svolgimento dell’audizione orale.
Nella fase di merito, la sanzione disciplinare veniva giudicata illegittima in quanto il lavoratore, dopo la presentazione delle difese scritte, aveva “formulato richiesta di audizione orale nel rispetto del termine di cinque giorni di cui all’art. 7 legge n. 300 del 1970” e pertanto “il datore di lavoro, prima di applicare la sanzione disciplinare, avrebbe dovuto dare corso a tale audizione”.
La società datrice di lavoro adiva, pertanto, la Corte di Cassazione sostenendo che la richiesta di audizione orale doveva essere effettuata contestualmente alla presentazione di giustificazioni scritte e che, consequenzialmente, non impegnava la stessa a procedere in tal senso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della società datrice di lavoro, ha affermato che al lavoratore deve essere riconosciuta “la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare “un ripensamento” circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa”.
Inoltre, secondo la Corte di Cassazione al datore di lavoro è precluso ogni sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza a buona fede, della condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta integrazione difensiva essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al dipendente medesimo.
Altri insights correlati: