Pubblicato in Gazzetta il Decreto Ristori

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30 Ott 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 137/2020 (cd. decreto Ristori) con il quale il Consiglio dei Ministri ha introdotto un ulteriore pacchetto di misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Di seguito vengono sintetizzate le principali misure in materia di lavoro.

In materia di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, vengono introdotte ulteriori 6 settimane di trattamento per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le 6 settimane di cui sopra sono circoscritte nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, mentre i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane del decreto Ristori. Il trattamento in questione, inoltre, viene riconosciuto (i) ai datori di lavoro a cui sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui al Decreto Agosto e (ii) ai datori di lavoro sottoposti alle misure restrittive del DPCM dello scorso 24 ottobre.

Continua ad essere prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. Il trattamento rimane gratuito per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi. L’esonero è fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Viene, altresì, prorogato il divieto dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, così come la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, sino al 31 gennaio 2021. Continuano ad essere esclusi dal divieto in questione le ipotesi di cessazione dell’attività di impresa, il fallimento e i licenziamenti effettuati a seguito di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Non da ultimo, viene riconosciuto al genitore lavoratore il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 16 (non più 14 anni) o nel caso in cui sia disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza di figlio minore convivente di 14 anni. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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I Soci e i Collaboratori dello studio legale De luca & Partners rimangono a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.

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