Entro il 6.07.19 l’Italia dovrà recepire la Direttiva (UE) n. 1371/17 (c.d. “Direttiva PIF”) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Le frodi IVA rientreranno così nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01. La Direttiva PIF dispone, infatti, che le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili dei “reati gravi contro il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto” commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da soggetti apicali. Per reato grave, deve intendersi quel reato avente profili di transnazionalità poiché interessante due o più Stati dell’UE. Inoltre, il pregiudizio per l’interesse finanziario dell’UE, affinché il reato possa definirsi grave e comportare l’applicazione di una sanzione, deve ammontare ad almeno 10 milioni di Euro. La Direttiva PIF prevede, fra le altre, sanzioni sia di tipo interdittivo sia pecuniarie. Le prime ricomprendono l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti utilizzati per la commissione del reato fino al commissariamento giudiziale o allo scioglimento dell’ente. Alla luce di quanto sopra, sarà necessario ripensare ed aggiornare i MOG231. Peraltro, questo intervento legislativo permetterà di includere nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 i reati prettamente tributari, riducendo, almeno in misura astratta, in sede giudiziale il rischio di pericolose interpretazioni giurisprudenziali non ancorate a dati normativi tipizzati.