Con l’Ordinanza n. 40409/2021 dello scorso 28 ottobre, depositata il successivo 16 dicembre, la Corte di Cassazione ha riconfermato il principio generale secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune, in quanto manifestazione dell’autonomia negoziale dei soggetti stipulanti, devono ritenersi validi ed efficaci esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti stesse. Ne consegue, a parere della Corte, che la previsione della vigenza del contratto fino ad una nuova stipulazione deve essere considerata quale termine di durata in quanto clausola di ultrattività. Nel caso di specie, il CCNL Sanità privata (2002-2005) prevedeva che lo stesso sarebbe stato efficace “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”. La Corte ritiene che tale espressione, seppur non contenente una precisa indicazione cronologica, indica la volontà delle parti stipulanti a “vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione”. Peraltro, la Corte chiarisce che in caso di stipulazione di un successivo accordo regolatorio, quest’ultimo deve considerarsi valido ed efficace solo nei confronti delle parti firmatarie e non anche nei confronti delle Organizzazioni Sindacali che avevano aderito al precedente accordo ma non a quello modificativo.