La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24478 del 10 settembre 2021, ha dichiarato nullo per frode alla legge il patto di stabilità accluso al contratto di agenzia che, prevedendo una penale eccessivamente onerosa in caso di violazione, incide in misura significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente.
I fatti di causa
I fatti di causa traggono origine dalla decisione del Tribunale territorialmente competente, confermata in grado d’appello, che aveva dichiarato privo di giusta causa il recesso esercitato da un agente, condannandolo al pagamento in favore della preponente dell’indennità sostitutiva del preavviso. I giudici di merito avevano, altresì, dichiarato nullo il patto di stabilità apposto al contratto di agenzia che prevedeva in capo all’agente la corresponsione di una penale pari a Euro 100.000 qualora avesse deciso di recedere, per qualsivoglia motivo, prima di una determinata data.
Avverso la decisione di merito, ricorreva in cassazione la preponente sostenendo che la penale non rappresentava una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo di preavviso concretizzando, invece, una liquidazione anticipata del danno derivante dall’aver la stessa investito in un rapporto di collaborazione che si aspettava stabile. Resisteva, contro ricorso l’agente ed entrambe le parti presentavano memorie.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha ritenuto applicabile alla fattispecie un proprio principio secondo cui l’art. 1750, comma 4, cod. civ. – nel porre la regola inderogabile per la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto – esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso.
Conseguentemente, a parere della Corte di Cassazione, è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 cod. civ.) il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all’obbligo di dare preavviso (Cass. n. 24274 del 14/11/2006).
Nel caso di specie, sebbene il patto di stabilità non fosse correlato formalmente all’obbligo di osservare il preavviso, i giudici di merito hanno – ad avviso della Corte– correttamente disposto la sua nullità.
Secondo la Corte di Cassazione, il patto di stabilità, per come strutturato, realizzava l’effetto di alterare la parità delle parti in materia di recesso. Ciò in quanto “il suo rilevantissimo importo, incidesse (ndr incideva) in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una sola delle parti, limitandola fortemente, ed eludendo, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime in materia di recesso”. Il patto in questione aveva, infatti, l’effetto di rendere “notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo esclusivamente l’indennità di preavviso”.
In considerazione di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla preponente, condannandola alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite.
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