La legge in materia di lavoro agile sancisce che il datore di lavoro «garantisce» la salute e la sicurezza del lavoratore e, a tal fine, consegna a quest’ultimo, nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. A sua volta, il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. La Legge, inoltre, prevede che il lavoratore che svolge la sua prestazione in regime di lavoro agile sia coperto dall’assicurazione INAIL anche in relazione agli infortuni che si verifichino durante il normale percorso dal luogo di abitazione a quello prescelto per la prestazione lavorativa. Per tale ipotesi, tuttavia, l’operatività dell’assicurazione è subordinata, oltre che alle condizioni previste dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria, al fatto che la scelta del luogo della prestazione, da parte del dipendente, sia stata dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e «risponda a criteri di ragionevolezza».
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