Nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, gli elementi di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sono essenzialmente due: in primo luogo, l’esistenza di riscontri oggettivi circa l’inadeguatezza della prestazione resa dal lavoratore, con analisi comparativa rispetto alla prestazione media resa dai colleghi assegnati alle medesime mansioni; in secondo luogo, rileva l’analisi soggettiva, che va operata soffermandosi dunque sulla imputabilità dello «scarso rendimento» alla colpevole negligenza del prestatore (che pone non pochi ostacoli sul piano probatorio). Va osservato, peraltro, che non necessariamente una pluralità di sanzioni disciplinari può integrare gli estremi del licenziamento per negligenza o scarso rendimento.
Leggi la versione originale dell’articolo pubblicata su Il Sole 24 Ore e su Il Quotidiano del Lavoro.