Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (n.d.r. il cosiddetto, Decreto Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra l’altro è intervenuta integrando il co. 1 dell’art. 90 “Lavoro Agile”, con riferimento al Lavoro Agile nel settore del lavoro privato.
La novella normativa ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione:
- dell’età o
- della condizione di rischio derivante
- da immunodepressione,
- da esiti di patologie oncologiche o
- dallo svolgimento di terapie salvavita o,
- comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del presente decreto[1], a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Ci si auspicava un intervento chiarificatore in sede di conversione con riferimento alla infelice formulazione del co. 4 del citato art. 90 del Decreto Rilancio a fronte del quale “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.
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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.