Il Parlamento italiano, il 10.05.17, ha approvato il disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo e del lavoro flessibile, in vigore dallo scorso 13 giugno. La novella legislativa dedica un’intera sezione alla nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, secondo i canoni del c.d. “lavoro agile” (alias smart working). L’art. 22 del disegno di legge prevede che (i) il datore di lavoro garantisca “la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile” e che (ii) il lavoratore cooperi “all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro”. La disposizione, richiamando indirettamente gli artt. dal 17 al 20 del D.Lgs. 81/08 (TUSL), porterà necessariamente ad un ripensamento dei modelli di organizzazione gestione e controllo (modelli 231). Infatti, il TUSL prevede che i modelli 231 debbano essere adottati ed efficacemente attuati assicurando un sistema aziendale che permetta di adempiere a tutti gli obblighi riguardanti, tra gli altri, il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro. I modelli 231, quindi, dovranno fare i conti con questa nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che dà ampia scelta al lavoratore circa il luogo ove poter prestare l’attività lavorativa. Sarà compito del datore di lavoro, ad ogni modo, dare un’apposita informativa ai dipendenti tesa ad informarli circa i rischi che potrebbero derivare dallo svolgimento di una attività lavorativa da remoto.