Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 attuativo della direttiva UE n. 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nel territorio dell’Unione Europea.
Il decreto integra gli obblighi informativi fino ad oggi previsti dal D.Lgs. n. 152/1997, prevedendo un ampliamento delle informazioni obbligatorie da fornire al lavoratore in fase di assunzione, del novero dei destinatari degli obblighi informativi, nonché specifiche sanzioni in caso di ritardo o inadempimento.
Nello specifico, il datore dovrà riportare nel contratto di lavoro le informazioni concernenti: la formazione erogata, le ferie, i congedi retribuiti, i termini di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e la relativa procedura, la programmazione dell’orario normale, il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, gli enti e istituti che ricevono i contribuiti previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Tali obblighi informativi troveranno applicazione nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 12 agosto 2022, nonché, se richiesto dal lavoratore, anche con riferimento ai rapporti già in corso prima di tale data.
Le nuove previsioni, si applicano, ove compatibili, anche nell’ambito di: contratti di somministrazione, contratti di prestazione occasionale, rapporti di lavoro domestico, fatte salve specifiche eccezioni, e ai rapporti di lavoro marittimo e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia.
In aggiunta a quanto sopra, il decreto prevede poi ulteriori e ancor più dettagliati obblighi informativi per il datore di lavoro che utilizzi sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, imponendo l’obbligo di informare i lavoratori circa l’utilizzo di suddetti sistemi deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o dell’affidamento dell’incarico, della gestione o cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Considerata la complessità della nuova disposizione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato due circolari con lo scopo di chiarire alcuni dubbi interpretativi posti in merito all’applicazione della nuova disposizione.
Con la prima circolare del 10 agosto 2022 l’Ispettorato ha chiarito che la disciplina di dettaglio relativa agli istituti di cui al decreto trasparenza potrà essere comunicata al lavoratore attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.
Da ultimo, con la circolare n. 19 del 20 settembre 2022 l’Ispettorato ha chiarito che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo informativo l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa non è sufficiente. Infatti, al lavoratore bisogna esplicitare in modo chiaro come, nel concreto, si atteggiano gli istituti normativi nel rapporto di lavoro, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro. Inoltre, con tale circolare l’Ispettorato ha delimitato gli istituti da ricomprendere nel novero di quelli indicati dal legislatore in modo piuttosto generico.