Valido il licenziamento notificato al vecchio indirizzo se il dipendente non comunica il nuovo (Newsletter Norme & Tributi n. 182 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Roberta Padula)

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29 Nov 2024

Con l’ordinanza n. 28171 del 31 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la validità del

licenziamento notificato al precedente indirizzo del dipendente, nel caso in cui quest’ultimo non

abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro il cambio di residenza o domicilio. Il

lavoratore, impugnando il licenziamento, contestava la validità della notifica effettuata all’indirizzo

originario, sostenendo che, a causa del suo trasferimento, tale notifica dovesse considerarsi

invalida. La Corte, rigettando il ricorso, ha stabilito che «il licenziamento inviato all’indirizzo

conosciuto è pienamente efficace, se effettuato nei termini», poichè incombe sul lavoratore

l’obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione di residenza o domicilio, come previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro e dal principio di buona fede che regola il rapporto di

lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 1335 c.c., il quale stabilisce che una

comunicazione si considera conosciuta nel momento in cui viene inviata all’indirizzo noto, ed ha

chiarito che la mancata comunicazione del cambio di residenza da parte del lavoratore non incide

sulla validità della notifica. Tale principio è stato esteso anche alla lettera di contestazione

disciplinare, da considerarsi, dunque, pienamente efficace una volta giunta all’indirizzo originario

del lavoratore.

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