Con l’ordinanza n. 28171 del 31 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la validità del
licenziamento notificato al precedente indirizzo del dipendente, nel caso in cui quest’ultimo non
abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro il cambio di residenza o domicilio. Il
lavoratore, impugnando il licenziamento, contestava la validità della notifica effettuata all’indirizzo
originario, sostenendo che, a causa del suo trasferimento, tale notifica dovesse considerarsi
invalida. La Corte, rigettando il ricorso, ha stabilito che «il licenziamento inviato all’indirizzo
conosciuto è pienamente efficace, se effettuato nei termini», poichè incombe sul lavoratore
l’obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione di residenza o domicilio, come previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro e dal principio di buona fede che regola il rapporto di
lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 1335 c.c., il quale stabilisce che una
comunicazione si considera conosciuta nel momento in cui viene inviata all’indirizzo noto, ed ha
chiarito che la mancata comunicazione del cambio di residenza da parte del lavoratore non incide
sulla validità della notifica. Tale principio è stato esteso anche alla lettera di contestazione
disciplinare, da considerarsi, dunque, pienamente efficace una volta giunta all’indirizzo originario
del lavoratore.