Con sentenza 27 ottobre 2016, n. 21710, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle peculiarità nei rapporti di lavoro nei call center, escludendo la genuinità del rapporto di lavoro parasubordinato del responsabile della sala operativa, non potendosi escludere la ricorrenza del vincolo di subordinazione per la semplice assenza di prova circa l’esercizio del potere disciplinare e di controllo da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla decisione della Corte di Appello di Roma, che in riforma della pronuncia di primo grado aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro formalmente autonomo instaurato con il lavoratore assegnato ad attività di responsabile del call center. A parere dei Giudici di Appello, gli indici della subordinazione sarebbero stati inequivocabilmente ravvisabili a partire dal luglio 2005 allorquando il lavoratore era stato adibito allo svolgimento di mansioni di responsabile del call center, essendo emersi, dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta, gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato. La decisione della Corte d’Appello veniva dunque impugnata dalla società soccombente in sede di legittimità deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 2094 cod. civ., per avere i Giudici di merito omesso di esaminare un fatto decisivo della controversia. Il Supremo Collegio, rigettando il motivo di gravame, rilevava che gli indici della subordinazione erano inequivocabilmente emersi in sede di merito, con riferimento sia all’obbligo di osservanza di un orario di lavoro predefinito, sia con riferimento alla sottoposizione alle direttive aziendali (c.d. eterodirezione) . Sulla base di tali circostante, la Corte ha posto in risalto come la mancata prova circa l’assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro non ha di per sé rilevanza decisiva nella valutazione della natura del rapporto. Infatti, in assenza di un comportamento avente i caratteri dell’inadempimento non si potrebbe giustificare alcun provvedimento disciplinare, essendo un elemento potenzialmente rilevante solo in presenza di siffatte condotte; analogamente, il controllo circa l’attività lavorativa potrebbe potenzialmente assurgere a indice di subordinazione, ma non quando la prestazione si traduca in ruoli di alta responsabilità, dove il potere datoriale di direzione può manifestarsi, come rileva la Corte, in altro modo, ad esempio “attraverso l’emanazione di indicazioni generali e programmatiche”. Tale pronuncia s’inserisce all’interno di un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva già avuto modo di evidenziare che “in tema di differenziazione tra lavoro autonomo e subordinato, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico dell’autonomia del lavoro solo se significativa di una esclusione del potere stesso […] ma non quando esso non sia stato […] esercitato in concreto per l’assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare”.