La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26464 del 21 dicembre 2016, ha affermato che il dirigente, se previsto da una disposizione contrattuale, sia essa collettiva o individuale, deve concordare le ferie con il proprio datore di lavoro. Nel caso di specie un dirigente veniva licenziato per giusta causa perché si era autonomamente collocato in ferie pur sapendo di dover provvedere ad importanti pagamenti per conto della società sua datrice di lavoro. Il Tribunale, a cui il dirigente si era rivolto, aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento in questione, condannando la società a corrispondergli l’indennità supplementare e l’indennità sostitutiva del preavviso. In secondo grado la decisione del Tribunale veniva riformata limitatamente all’indennità supplementare che veniva negata ritenendosi giustificato il licenziamento, anche se non assistito da una giusta causa. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del dirigente, ha dichiarato che il potere del dirigente di scegliere da sé il periodo di godimento delle ferie incontra il limite di una contraria previsione del contratto collettivo (o, se del caso, del contratto individuale) che ben può subordinarlo all’accordo con il proprio datore di lavoro. Orbene, fermo restando il diritto irrinunciabile alle ferie, il loro godimento, se espressamente previsto, deve essere concordato tra le parti compatibilmente con le necessità aziendali.